Con l’ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società datrice di lavoro (E. s.r.l.) e conferma le decisioni dei giudici di merito, Tribunale di Benevento prima, Corte d’appello di Napoli poi che avevano dato ragione al lavoratore.
Il dipendente aveva chiesto che, nel calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie, fossero incluse alcune voci che gli accordi collettivi aziendali e regionali escludevano espressamente:
– l’indennità perequativa e l’indennità compensativa (previste da accordi del 2011 e 2012);
– il buono pasto;
– l’indennità di turno.
Il Tribunale di Benevento aveva accolto il ricorso, dichiarando la nullità delle clausole degli accordi collettivi che escludevano quelle voci e condannando la società al pagamento di € 2.915,33 lorde a titolo di differenze retributive per il periodo agosto 2014 – aprile 2018, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato quella decisione. La Cassazione fa lo stesso. >>>> continua su



