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Cagliari. NurSind invita e diffida le Aziende della provincia: sia rispettato diritto relativo ai festivi Infrasettimanali.

Category : Notizie

Pubblichiamo nota della Segreteria Territoriale NurSind di Cagliari, nella persona di Fabrizio Anedda, in riferimento, alla prosecuzione dei provvedimenti relativi alla sottrazione per i festivi Infrasettimanali di cui all’art. 9 CCNL integrativo 2001, ragion per cui è stata inoltrata lettera di invito al ritiro e successiva diffida, all’Assessore alla Salute ed ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

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Onorevole Assessore, Spett.li commissari e Direttori Generali, 

Il recente provvedimento con il quale codesta ASL ha provveduto a rivedere la regolamentazione retributiva delle festività infrasettimanali ha lasciato particolarmente attoniti i lavoratori che lamentano l’illegittimità della condotta datoriale così seguita, posta in essere in violazione della normativa contrattuale, nonché in particolare della normativa legislativa attualmente vigente.

A questo proposito si osserva come gli istituti in questione sono disciplinati dagli artt. 2 e 5 della L. 260/49, dalla L. 520/52, nonché dalle norme di cui all’art. 9 co. 1 CCNL – Area Comparto Sanità del 20/9/2001 e di cui all’art. 44 co. 12  CCNL – Area Comparto Sanità 1994-1997.

Più in particolare l’art. 5 della L. 260/49 recita testualmente: “…ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo…”.

La L. 520/52 a sua volta dispone: “A tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle feste infrasettimanali. Il personale che per ragioni inerenti all’esercizio deve tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita. Nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo, le amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva”.

Quanto alle norme contrattuali l’art. 9 co. 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001 rubricato: “riposo compensativo delle giornate festive lavorate” così statuisce: “ad integrazione di quanto previsto dall’art. 20 del CCNL 1/9/1995 e art. 34 del CCNL 7/4/1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.

A sua volta l’art. 44 co. 12  CCNL Area Comparto Sanità 1994-1997 afferma espressamente: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennità di £ 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotte a £ 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto con un minimo di due ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva”.

Orbene dal quadro normativo sin qui esposto emerge chiaramente che per l’attività prestata nelle giornate coincidenti con le festività infrasettimanali spetta ai lavoratori il riposo compensativo o in alternativa il pagamento della retribuzione corrispondente allo straordinario festivo.

A ciò aggiungasi che le disposizioni di legge citate ed in particolar modo quella di cui all’art.1 L. 520/52, tutt’ora vigente, comunque prevalgono rispetto alla normativa contrattuale in quanto nel sistema gerarchico previsto dal nostro ordinamento, la contrattazione collettiva è gerarchicamente subordinata alla legge.

Tale osservazione appare di fondamentale importanza con riferimento alla nota dell’ARAN in base alla quale codeste aziende hanno deciso di non riconoscere più per la prestazione lavorativa coincidente con la festività infrasettimanali il diritto al riposo compensativo o alla retribuzione maggiorata per lo straordinario festivo.

Infatti la questione non può essere disciplinata o regolamentata sulla base di una interpretazione, per altro di parte della normativa contrattuale che, oltre tutto, è pur sempre soggetta alla legge e quindi a quanto disposto dall’art. 5 della L. 260/49 e dalla L. 520/52.

Si rilevi ancora che fino ad oggi codeste aziende, come del resto tutte le ASL e Aziende Ospedaliere  in Italia, hanno sempre dato applicazione all’art. 9 co. 1 CCNL Area Comparto Sanità del 20/9/2001 sulla base di un parere dell’ARAN che testualmente osservava: “nel caso di richiesta da parte del dipendente del servizio prestato in giorno festivo infrasettimanale, allo stesso compete il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo senza pregiudizio per l’indennità (pari ad € 15,49) prevista dall’art. 44 co. 12 del CCNL 1/9/1995 per il servizio di turno prestato per il giorno festivo”.

Appare quanto mai singolare dunque che lo stesso ARAN a distanza di circa 15 anni abbia dapprima dato un’interpretazione nel senso della cumulabilità dei trattamenti previsti dagli artt. 9 co. 1 e 44 co. 12 e poi invece, in epoca di spending review abbia modificato lo proprio indirizzo in merito, senza che sia intervenuta alcuna modifica della normativa contrattuale vigente.

Ma c’è di più! La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9097/2007 si esprimeva chiaramente ed inconfutabilmente a favore del cumulo della compatibilità delle due disposizioni contrattuali dichiarando “che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell’ambito di tale prestazione si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte conferma l’infondatezza del motivo di ricorso con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l’applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l’applicabilità della seconda in forza di un cosiddetto principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse”.

In definitiva la natura stessa degli istituti di cui alle due disposizioni contrattuali è assolutamente diversa, avendo il primo ( di cui all’9 co. 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001) carattere retributivo  ed il secondo (di cui all’art. 44 co. 12  CCNL Area Comparto Sanità 1994-1997) carattere indennitario.

Ciò considerato la posizione assunta in merito da Codeste Aziende è del tutto illegittima, per cui la scrivente organizzazione sindacale,

INVITA

La Asl di  Cagliari, A.O. Brotzu, AOU Cagliari, ASL 7 Carbonia  e l’On. Assessore alla Salute a ripristinare la corretta applicazione delle disposizione di cui agli artt.9 co. 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001 e 44 co. 12  CCNL Area Comparto Sanità 1994-1997.

DIFFIDA

Codeste  AZIENDE dal ripetere tutte le somme corrisposte ai dipendenti a norma e per gli effetti dell’art 9  co. 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001, con l’avvertenza che nel caso di mancata ottemperanza  a quanto in questa sede richiestoVi sarà dato mandato al nostro ufficio legale per tutelare i diritti dei dipendenti così violati.

Segretario Teritoriale NurSind Cagliari

Fabrizio Anedda


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VARIAZIONE GIORNO APERTURA SEDE NURSIND CAGLIARI

Category : Notizie

SI INFORMA CHE  DAL 10/10/2016

LA SEDE NURSIND CAGLIARI  APRIRA’ IL GIOVEDI ANZICHE’ IL MERCOLEDI’,  SEMPRE DALLE h.16 ALLE h. 19.

Il  segretario Nursind Cagliari

Anedda Fabrizio

 


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